Quando ci troviamo a dover acquistare un vino per un piacere personale o una cena tra amici, risulta spesso difficile orientarsi tra le diverse informazioni presenti in etichetta. Coscienti di questo, molti produttori di vino hanno da tempo aggiunto in etichetta varie indicazioni che aiutano il consumatore nella scelta. Suggerimenti per l'abbinamento con il cibo o la descrizione delle note olfattive presenti, sono solo due delle informazioni che spesso ritroviamo. Inoltre, come abbiamo visto per le DOCG, DOC e IGT, alcune e più specifiche menzioni ci fanno capire, a bottiglia ancora chiusa, quali siano le sue caratteristiche distintive. Oltre alle più immediate indicazioni territoriali ed annata di produzione, alcune menzioni ci comunicano le caratteristiche del vino prima di assaggiarlo.

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Le menzioni del vino: Classico, Storico, Riserva, Superiore, Passito, Novello e Vigna

Tra specificazioni, menzioni, vitigni e annata di produzione, vediamo nel dettaglio quale sia il significato di classico, storico, riserva, superiore, passito, novello e vigna.

  • Classico e Storico. La specificazione classico, per i vini non spumati DOCG e DOC e storico per i vini spumanti DOC e DOCG, è riservata ai vini della zona di origine più antica, ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa  denominazione;

  • Riserva. La menzione riserva è attribuita ai vini a DOCG e DOC che siano stati sottoposti a un periodo di invecchiamento, compreso l'eventuale affinamento, non inferiore a:
    a) 2 anni per i vini rossi;
    b) 1 anno per i vini bianchi;
    c) 1 anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di fermentazione in autoclave denominato "metodo Martinotti" o "metodo Charmat";
    d) 3 anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia;
    In caso di taglio tra vini di annate diverse, l'immissione al consumo del vino con la menzione «riserva» è consentita solo al momento in cui tutta la partita abbia concluso il periodo minimo di invecchiamento previsto dal relativo disciplinare di produzione.
  • Superiore. La menzione superiore, è attribuita ai vini a DOCG e DOC aventi caratteristiche qualitative più elevate, derivanti da una regolamentazione più restrittiva che prevede, rispetto ai vini che non hanno questa menzione, una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno il 10%, nonché:
    a) un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle uve superiore di almeno 0,5% in volume;
    b) un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo superiore di almeno 0,5% in volume.
    Alla menzione passito o vino passito non può essere associata la menzione superiore.
  • Passito. Le menzioni passito o vino passito sono attribuite alle categorie dei vini a DOCG, DOC, IGT tranquilli, compresi i vini da uve stramature e i vini ottenuti da uve passite, ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato. La menzione vino passito liquoroso è attribuita alla categoria dei vini a IGT, fatte salve alcune denominazioni preesistenti. Alla menzione passito o vino passito non può essere associata la menzione superiore.
    Se ti fa piacere, nel nostro blog puoi trovare un approfondimento su Come abbinare il vino passito

  • Novello. La menzione novello è attribuita alle categorie dei vini a DOCG, DOC, IGT tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea. Si tratta di un vino ottenuto tramite la tecnica della macerazione carbonica che deve essere messo in commercio nello stesso anno della vendemmia da cui proviene, solitamente dal 30 di ottobre in poi.
    Abbiamo dedicato un articolo di approfondimento al vino novello e alla sua storia: Vino novello: significato e tradizione.

  • Vigna. La menzione vigna o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale (ad esempio "Vigneto Monfrini"), può essere utilizzata solo nella presentazione o nella designazione dei vini a DOCG e DOC ottenuti dal vigneto specifico che corrisponde al toponimo o al nome tradizionale (rivendicato nella denuncia annuale di produzione delle uve) a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente da quella di uve provenienti da qualsiasi altro vigneto.
E' incredibile quanta attenzione ci sia e quante norme siano state emanate nel settore enologico. Questo fatto può non stupire poi così tanto se si considera l'importanza che ha il nostro vino a livello nazionale, la ricchezza di tradizioni che conserva e i forti legami con i territori che lo contraddistingue. D'altra parte il vino italiano, così come il cibo della nostra penisola, è un bene prezioso che va tutelato e difeso nella maniera più ampia e profonda possibile, sia per la sua storia che per la sua qualità.

 

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